Le “black list” fiscali
Tenuto conto delle azioni intraprese dalle Autorità Centrali contro l’evasione fiscale connessa ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio a livello internazionale, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa la liste fiscali dei Paesi Terzi.
Black List Persone Fisiche (black list AdE)
I Paesi Black List (o Paradisi Fiscali), sono quelle nazioni in cui è in vigore un regime fiscale privilegiato, ossia quelli con un livello di tassazione molto basso o, addirittura, nullo.
Tali Paesi sono anche caratterizzati dal fatto di non aver aderito ad alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.
L’unica black list in vigore in Italia è quella introdotta con il DM 4/5/1999 e succ.ve mod.ni (decreto di attuazione dell’articolo 2, comma 2 del DPR n. 917/86, che disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche che emigrano in Paesi Black List); essa, quindi, riguarda la presunzione di residenza per le persone fisiche.
In particolare, l’articolo 2, comma 2 del DPR 917/86, afferma che nel caso in cui un soggetti si trasferisca stabilmente in uno di questi Stati è a suo carico la prova che contrasti la presunzione relativa di fittizia residenza estera.
Infatti, per la normativa tributaria italiana chi emigra in un Paese Black List è chiamato a provare che il suo trasferimento di residenza è effettivo e non legato a meccanismi di evasione fiscale.
Per le persone fisiche cancellate dalle anagrafiche della popolazione residente, ed iscritte all’AIRE trasferite in Paesi Black List opera la presunzione di residenza in Italia non essendo ritenuta sufficiente l’iscrizione all’AIRE stessa. Salvo che il contribuente stesso non sia in grado di fornire una prova contraria.
La prova contraria da fornire deve essere nominativa e puntuale, in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria l’effettiva residenza fiscale estera del contribuente.
Black List Per le Società (partecipanti e/o controllate) – black list imprese
L’articolo 1, comma 142 della Legge n. 208/2015 ha modificato l’articolo 167, comma 4, del DPR n. 917/86.
Tale articolo ha introdotto un nuovo criterio di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Contestualmente è stato abrogato il sistema delle Black List ai fini della disciplina sulle CFC e anche i regimi che fanno riferimento ai Paesi Black List per dividendi esteri e plusvalenze derivanti da partecipazioni estere.
Per tali fattispecie, quindi, non esiste più il sistema di elencazione tassativa degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata per le aziende, è stato introdotto un criterio generalizzato, su indicazioni OCSE, che prevede che nello Stato di residenza o di localizzazione della società, controllata o partecipata, vi sia un livello nominale di tassazione inferiore al 50% della tassazione nominale prevista per le società vigente in Italia (cfr. Circolare n. 51/E/10 dell’AdE).
Di norma, tranne per quattro nazioni individuate sulla tabella, i Paesi con una fiscalità privilegiata per le società, coincidono con quelli della black list AdE per le persone fisiche .
Paradisi Fiscali Nella Black List Dell’Unione Europea (black list UE)
Anche l’Unione Europea ha una lista di Paesi non collaborativi.
L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali.
La Commissione UE ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:
Trasparenza fiscale;
Buona governance;
Attività economica reale.
Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.
La lista nera UE istituita nel 2017 è uno strumento comune per affrontare i rischi di abuso e concorrenza fiscale sleale a livello mondiale.
La black list UE comunque non ha nessun valore coercitivo.
I 15 Paesi che ne fanno parte non potranno ricevere aiuti dall’Unione Europea, a meno che non si tratti di aiuti allo sviluppo.
Dei 15 Paesi , 10 sono inclusi nella black list AdE persone fisiche per i quali , quindi, c’è un livello di attenzione da parte delle Autorità nazionali ; i restanti sono evidenziati come black list UE
Le imprese e privati potranno continuare ad operare con controparti situate in tali Paesi senza rischiare alcuna sanzione a livello europeo.
La Commissione Europea, tuttavia, “incoraggia” i singoli stati a mettere in atto misure più stringenti, ad esempio stabilendo una tassa su tutte le transazioni economiche che partono o arrivano da quello Stato, oppure imponendo controlli fiscali ai privati e alle aziende che operano con lo Stato stesso.