L’ identificazione a distanza della clientela attraverso gli strumenti digitali

Posted by: wp_10436326 - Posted on:

Con il 3° comma dell’art. 27 del DL 16/7/2020 n.76, sono state integrate le modalità di identificazione della clientela “a distanza” previste dal Dlgs. 231/2007. La principale novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo di acquisizione di un documento identificativo del cliente, consentendo di evitare la trasmissione online di copia dei documenti, fermo restando l’onere per l’operatore di effettuare il riscontro dell’identità del cliente tramite fonti affidabili ed indipendenti.

Pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla normativa, viene prevista la possibilità di adempiere agli obblighi di identificazione a distanza attraverso:

  • un’identità digitale SPID di cui all’art. 64 del CAD di livello almeno significativo;
  • un’identità digitale sempre di livello almeno significativo, rilasciata nell’ambito dei servizi di identificazione elettronica nazionali di cui all’art. 9 del Regolamento eIDAS, tra cui la Carta d’Identità Elettronica;
  • un certificato per la generazione di una firma elettronica qualificata;
  • una procedura di identificazione elettronica sicura e regolamentata ovvero autorizzata o riconosciuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *