Novità AML contenute nel Decreto Milleproroghe

Posted by: wp_10436326 - Posted on:

Con riferimento alla Conversione in Legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (decreto milleproroghe), si anticipa la proposta di alcuni emendamenti che riguardano, tra l’altro, anche alcune disposizioni di modifica al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231.

Gli emendamenti riguardano le modalità di identificazione effettuate attraverso l’utilizzo dei conti di pagamento,  il rafforzamento della tutela del segnalante SOS nell’ambito dei procedimenti giudiziari, la proroga per tutto il corrente anno della soglia del “contante” fino a 2.000 Euro.     

In particolare,  si riporta qui di seguito  il testo dei suddetti  aggiornamenti:

a) all’articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente: “4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”;    

b) all’articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:  “3. In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l’identità dei segnalanti siano mantenute riservate. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU”;

viene inoltre inserito nell’art. 38 :

“3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l’identità del segnalante e punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante”;

 c) all’articolo 49, comma 3-bis, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022 e le parole: 1° gennaio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2023.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *