Le sanzioni disposte dalla UE in relazione al conflitto Russia / Ucraina : La Bielorussia
Con il Regolamento CE 765/2006 del 18/5/2006 e le successive modifiche, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni che riguardano :
Divieto di effettuare esportazioni, fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assistenza finanziaria e finanziamenti (*), in via diretta o indiretta, relativamente:
- ad attezzature per la repressione interna come specificati nell’Allegato III;
- ai beni e tecnologie militari;
- ad apparecchiature tecnologie e software utilizzabili principalmente per l’intercettazione delle comunicazioni, come specificati nell’Allegato IV
- ai beni dual use di cui al Reg. UE 2021/821
- ai materiali compresi nell’Allegato V bis introdotto dal Reg. UE 2022/355
- ai prodotti utilizzati per la produzione e la fabbricazione di prodotti del tabacco compresi nell’Allegato VI
Divieto di: importazione, diretta o indiretta, di trasporto, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assistenza finanziaria e finanziamenti (*), di assicurazione e riassicurazione:
- di prodotti petroliferi e minerari elencati nell’Allegato VII comunque provenienti dalla Bielorussia.
- di prodotti di cloruro di potassio (potassa) di cui all’Allegato VIII.
- di prodotti legnosi di cui all’Allegato X.
- di prodotti cementizi di cui all’Allegato XI.
- di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XII.
- di prodotti della gomma di cui all’Allegato XIII.
- dei macchinari di cui all’Allegato XIV
Divieto di : acquistare o vendere Servizi di investimento, direttamente o indirettamente, concedere prestiti e finanziamenti o qualsiasi negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dal Governo o da ente o Banca di proprietà pubblica come da elenco di cui all’Allegato IX
Divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al Governo o ad entità da esso controllate
Divieto di Fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi e gli investimenti, prestazioni, da parte dei depositari centrali di titoli dell’Unione, di qualsiasi servizio di investimento a favore di qualsiasi cittadino bielorusso, persona fisica residente in bielorussa comprese società ed entità ..
Obbligo per la Banca Europea degli Investimenti di erogazioni al Governo o ad Enti controllati.
Divieto di operazioni in contropartita con la Banca Centrale
Divieto di operazioni su valori mobiliari in contropartita con soggetti Bielorussi comprese le operazioni in Criptovalute.
Congelamento di Fondi e Risorse Economiche posseduti dai soggetti di cui all’Allegato I (aggiornato con il Regolamento UE 2022/300); l’eventuale svincolo dei fondi può essere consentita dalle Autorità previa verifica delle circostanze previste dall’Art. 3. Movimentazione su tali conti (accreditamenti, soggetti anch’essi a congelamento) devono essere segnalate alle Autorità di cui all’Allegato II.
Divieto di acquistare, direttamente o indirettamente: Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dalla Banca Centrale Russa o direttamente dal Governo o da una entità a partecipazione pubblica.
Divieto di accettare: Depositi di cittadini bielorussi privi di un permesso di soggiorno UE , di persone fisiche residenti in bielorussia, di persone giuridiche bielorusse, entità bielorusse, per un valore superiore a 100.000; eventuali deroghe da autorizzare sono previste nell’art. 5 quater (introdotto dal Reg UE 2022/328); non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera; Segnalazione alle Autorità nazionali dell’elenco dei conti con saldi superiori a 100.000 Euro, ovviamente precedenti all’entrata in vigore della soglia, di persone fisiche residenti in Bielorussia, di persone giuridiche e altre entità; segnalazione da effettuare entro il 27/5/2022; analoga segnalazione è richiesta per i cittadini russi con permesso di soggiorno UE. In corso chiarimenti da parte delle Autorità circa i contenuti della segnalazione.
Divieto di atterraggio nel territorio UE di aeromobili bielorussi; eventuale deroga concessa dalle Autorità di cui all’Allegato II