Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640 “AML package” pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio.
Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640 “AML package” pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio.
AML package è composto:
dalla VI Direttiva Antiriciclaggio, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849 dal Regolamento Antiriciclaggio, c.d. “single rulebook”, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dal Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
Le novità dell’AML package : il diritto per i portatori di un interesse legittimo (giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza) di accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi presenti nei registri nazionali ulteriori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ulteriori misure di dovuta diligenza, controlli rafforzati sull’identità dei clienti e ulteriori obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati.
la definizione di beni di valore elevato (di cui all’allegato VI al Regolamento Antiriciclaggio):
Gioielli, articoli in oro o argento di valore superiore a 10.000 euro
Orologi di valore superiore ai 10.000 euro
Veicoli a motore di valore superiore ai 250.000 euro o equivalenti in valuta locale
Aerei di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale
Natanti di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale.
L’estensione alle società di calcio professionistiche del controllo sull’identità dei clienti, del monitoraggio delle transazioni e delle segnalazioni delle transazioni sospette alle UIF ulteriori disposizioni di vigilanza per gli individui con un patrimonio totale di almeno 50.000.000 di euro, esclusa la residenza principale inserimento di un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell’UE, tranne che tra privati, in un contesto non professionale.
L’entrata in vigore.
La VI Direttiva Antiriciclaggio entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; gli Stati membri dovranno recepirla nel proprio ordinamento normativo entro il 10 luglio 2027, ad eccezione: degli artt. 11, 12,13 e 15 (ovvero le norme relative al registro sui titolari effettivi), che dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026 dell’art. 18 (ovvero al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili), che dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2029
Il Regolamento Antiriciclaggio entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027, ad eccezione per i soggetti obbligati di cui all’art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029
Il Regolamento istitutivo dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 01 luglio 2025.