Le sanzioni disposte dalla UE in relazione al conflitto Russia / Ucraina : La Bielorussia

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Con il Regolamento CE 765/2006 del 18/5/2006 e le successive modifiche, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni che riguardano :

Divieto di effettuare esportazioni, fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assistenza finanziaria e finanziamenti (*), in via diretta o indiretta, relativamente:

  1. ad attezzature per la repressione interna come specificati nell’Allegato III;
  2. ai beni e tecnologie militari;
  3. ad apparecchiature tecnologie e software utilizzabili principalmente per l’intercettazione delle comunicazioni, come specificati nell’Allegato IV
  4. ai beni dual use di cui al Reg. UE 2021/821
  5. ai materiali compresi nell’Allegato V bis introdotto dal Reg. UE 2022/355
  6. ai prodotti utilizzati per la produzione e la fabbricazione di prodotti del tabacco compresi nell’Allegato VI

Divieto di: importazione, diretta o indiretta, di trasporto, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assistenza finanziaria e finanziamenti (*), di assicurazione e riassicurazione:

  1. di prodotti petroliferi e minerari elencati nell’Allegato VII comunque provenienti dalla Bielorussia.
  2. di prodotti di cloruro di potassio (potassa) di cui all’Allegato VIII.
  3. di prodotti legnosi di cui all’Allegato X.
  4. di prodotti cementizi di cui all’Allegato XI.
  5. di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XII.
  6. di prodotti della gomma di cui all’Allegato XIII.
  7. dei macchinari di cui all’Allegato XIV

Divieto di : acquistare o vendere Servizi di investimento, direttamente o indirettamente, concedere prestiti e finanziamenti o qualsiasi negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dal Governo o da ente o Banca di proprietà pubblica come da elenco di cui all’Allegato IX

Divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al Governo o ad entità da esso controllate

Divieto di Fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi e gli investimenti, prestazioni, da parte dei depositari centrali di titoli dell’Unione, di qualsiasi servizio di investimento a favore di qualsiasi cittadino bielorusso, persona fisica residente in bielorussa comprese società ed entità ..

Obbligo per la Banca Europea degli Investimenti di erogazioni al Governo o ad Enti controllati.

Divieto di operazioni in contropartita con la Banca Centrale

Divieto di operazioni su valori mobiliari in contropartita con soggetti Bielorussi comprese le operazioni in Criptovalute.

Congelamento di Fondi e Risorse Economiche posseduti dai soggetti di cui all’Allegato I (aggiornato con il Regolamento UE 2022/300); l’eventuale svincolo dei fondi può essere consentita dalle Autorità previa verifica delle circostanze previste dall’Art. 3. Movimentazione su tali conti (accreditamenti, soggetti anch’essi a congelamento) devono essere segnalate alle Autorità di cui all’Allegato II.

Divieto di acquistare, direttamente o indirettamente: Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dalla Banca Centrale Russa o direttamente dal Governo o da una entità a partecipazione pubblica.

Divieto di accettare: Depositi di cittadini bielorussi privi di un permesso di soggiorno UE , di persone fisiche residenti in bielorussia, di persone giuridiche bielorusse, entità bielorusse, per un valore superiore a 100.000; eventuali deroghe da autorizzare sono previste nell’art. 5 quater (introdotto dal Reg UE 2022/328); non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera; Segnalazione alle Autorità nazionali dell’elenco dei conti con saldi superiori a 100.000 Euro,  ovviamente precedenti all’entrata in vigore della soglia, di persone fisiche residenti in Bielorussia, di persone giuridiche e altre entità; segnalazione da effettuare entro il 27/5/2022; analoga segnalazione è richiesta  per i cittadini russi con permesso di soggiorno UE.  In corso chiarimenti da parte delle Autorità circa i contenuti della segnalazione.

Divieto di atterraggio nel territorio UE di aeromobili bielorussi; eventuale deroga concessa dalle Autorità di cui all’Allegato II

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