UIF – Segnalazione depositi di soggetti russi o bielorussi per importi superiori a 100.000 €.
Riguardo le sanzioni riferite alla Russia, il Reg. UE 328/2022 del 25/2/2022 (modificato dal Reg. UE 2022/394 del 9/3/2022) ha introdotto gli Art 5-ter e 5-octies integrandoli nel Reg. UE 833/2014 del 31/7/2014 ( Regolamento di base concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina); per pronto riferimento, gli articoli in questione prevedono:
“Articolo 5 ter 1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia”
“Articolo 5 octies 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi: a) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi; b) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.”;
Analogamente, per le sanzioni riguardanti la Bielorussia, con il Reg. UE 398/2022 del 9/3/2022 sono stati introdotti gli Articoli 1-duovicies e 1-septvicies nel Reg. CE 765/2006 del 18/5/2006 (Regolamento di base concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia); per pronto riferimento, gli articoli in questione prevedono:
Articolo 1 duovicies 1. È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.
Articolo 1 septvicies Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi: a) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono situati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi; b) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono situati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.
In relazione a quanto precede, con riferimento alla segnalazione dei depositi in questione, l’UIF ha diramato in data 24/3/2022 la comunicazione con la quale viene reso noto lo schema segnaletico denominato DEPRU da inviare attraverso il portale INFOSTAT. La prima segnalazione è prevista per il prossimo 27 Maggio e, poi, ogni 12 mesi.