AMLA – Estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente – Banca d’Italia.
Documento di consultazione, 15/6/2023, sull’estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea, sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) e sulla previsione di un termine ultimo per l’adeguamento agli stessi.
La Direttiva (UE) 849/2015 (AMLD) non disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica a distanza; questo ha determinato una forte frammentazione delle regole e delle prassi in uso nei diversi Stati Membri, ostacolando l’operatività transfrontaliera degli intermediari e l’integrazione dei mercati europei.
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite PEC o posta cartacea entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.
Gli Orientamenti dell’EBA si applicano, a partire dal 2 ottobre 2023, qualora gli intermediari adottino nuove soluzioni di onboarding o rivedano soluzioni già in uso per nuovi clienti. Per assicurare il level playing field e la certezza del quadro normativo, si ritiene opportuno prevedere un termine ultimo entro cui tutti gli intermediari siano comunque chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti anche in relazione alle procedure di onboarding già utilizzate e non sottoposte a revisione. Si tratta, più in dettaglio di: Banche; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); istituti di moneta elettronica (IMEL); istituti di pagamento (IP); succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; Banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.
Con riferimento all’estensione degli Orientamenti dell’EBA, la consultazione si rivolge a: intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB sono incluse le società fiduciarie; i soggetti eroganti micro-credito; Cassa Depositi e Prestiti; Poste Italiane per l’attività di bancoposta. Con riferimento alla proposta di prevedere un termine ultimo, che verrebbe fissato al 2 ottobre 2024, per l’adeguamento agli Orientamenti dell’EBA, la consultazione si rivolge a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia. Di particolare importanza è il valutazione preliminare, che il destinatario deve condurre prima dell’utilizzo di una nuova soluzione di onboarding per valutare, tra l’altro, gli impatti che l’utilizzo della stessa determina sull’esposizione ai rischi di riciclaggio, operativi, reputazionali e legali. È prevista altresì l’effettuazione di un test per rilevare eventuali rischi di frode, sostituzione di persona, ICT e di sicurezza, nonché di un test end-to-end per simulare il corretto funzionamento del processo.