L’attività della NKM Consulting, si distingue per il taglio operativo dei propri interventi, evitando, accuratamente, astratte teorizzazioni concettuali e ricercando invece , attraverso il costante confronto diretto ed immediato con le varie realtà istituzionali preposte ai controlli ed alla vigilanza , le soluzioni pratiche corrette per risolvere in concreto gli aspetti controversi ed i problemi pratici che gli Intermediari finanziari incontrano nell’applicazione delle molteplici prescrizioni normative cui sono assoggettati.
Le Banche e gli Intermediari Finanziari che si avvalgono della nostra consulenza e che richiedono i nostri interventi professionali destinati alla verifica ed alla analisi delle procedure antiriciclaggio utilizzate all’interno dell’azienda, sanno perfettamente che ogni intervento tecnico-normativo attuato dalla NKM Consulting, è comunque finalizzato ad ottimizzare le procedure organizzative ed informatiche utilizzate per la generazione della corretta conservazione dei dati e delle relative registrazioni nell’Archivio Informatizzato aziendale.
Di fronte agli incessanti interventi normativi, di cui gli ultimi quelli riguardanti l’attuazione della IV^ e V^ Direttiva Comunitaria con l’emanazione dei rispettivi Decreti Legislativi e dei Provvedimenti attuativi delle Autorità di Vigilanza, che derivano da una vigilanza comunitaria, sempre più “autoritaria” e stringente intesa a combattere il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo in modo radicale, è indispensabile che agli Intermediari bancari e finanziari vengano assicurate interpretazioni normative inequivocabili e definitive in grado di tenerli indenni dal “rischio di compliance” e dall’eventualità che i comportamenti operativi e di controllo interno da essi adottati possano essere rilevati e ritenuti non conformi o non coerenti rispetto agli obblighi di legge.
La Vigilanza bancaria istituzionale, in senso lato, ha lo scopo di verificare il “buon funzionamento” dell’apparato organizzativo della Banca, la quale, nello svolgimento della propria attività, deve attenersi al sistema generale di normative, regole e controlli.
Recenti avvenimenti hanno evidenziato la circostanza che gli Organi di gestione e di controllo della Banca e anche le Funzioni aziendali , sono costantemente sottoposte “al rischio” nello svolgimento della loro attività e, dal momento che il buon funzionamento della banca e/o dell’intermediario finanziario riveste nell’ambito dell’attuale mercato finanziario un interesse “diffuso”, è opportuno che una costante supervisione, attuata con specifici controlli di settore mirati, venga svolta per verificare che le regole generali vengano rispettate.
La logica di mercato ha contribuito ad affiancare ai controlli istituzionali destinati a tutelare il risparmio ed a preservare la stabilità del “sistema”, la volontà delle Banche di dotarsi di un sistema di autoregolamentazione basato per la verifica interna delle varie tipologie di rischio cui esse sono continuamente sottoposte con particolare riguardo al coinvolgimento in attività finanziarie criminose che possono determinare l’esposizione dell’azienda, e del proprio management, al rischio legale e reputazionale.
I controlli sull’attività dell’intermediario non possono essere intesi come un’azione diretta solo a reprimere irregolarità, anzi tale ultimo aspetto sembra essere paradossalmente marginale; infatti, i controlli e la regolamentazione, devono tracciare le linee guida entro le quali è possibile agire evitando, o limitando, i rischi di gestione per scelte non consapevoli o imprudenti e, comunque, contrarie al dettato normativo del DLgs 231/07.
In questo scenario, dunque, si crea, paradossalmente, una sorta di “conflitto” virtuale tra l’Autorità di Vigilanza e la funzione del sistema del controllo interno delle Banche destinato a prevenire i rischi connessi al riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo, ove: – la prima, ha lo scopo di garantire, attraverso la propria attività ispettiva, l’osservanza della normativa con gli adempimenti amministrativi ad essa connessi; – la seconda, invece, propende per il principio che gli adempimenti legati al controllo interno richiesti debbano essere svolti nell’assoluto rispetto della norma con una efficienza operativa adeguatamente bilanciata con l’ottimizzazione dei processi gestionali in termini di conto economico.
Tuttavia un fatto è certo: sia nell’ambito della Vigilanza istituzionale che di quella interna, la Banca ha l’obbligo giuridico di effettuare una costante supervisione sul corretto svolgimento dell’attività connesse alla attuazione delle prescrizioni del DLgs 231/07, intesa a tutelare l’Azienda dalle conseguenze derivanti dal c.d. “rischio di compliance”.
Le attività di Vigilanza istituzionale nei confronti di una Banca, sotto il profilo pratico, producono sicuramente, effetti comunque negativi riconducibili all’impegno del personale delegato all’assistenza al Nucleo Ispettivo dell’Autorità che viene distolto dalle proprie attività correnti ed inoltre, nelle ispezioni in cui vengono rilevate irregolarità gestionali, emergono ulteriori fattori negativi, come il prolungamento delle attività ispettive, con la conseguente dilatazione dei costi interni cui vanno ad aggiungersi i costi attribuibili al contenzioso derivante dai rilievi inseriti nel P.V.A., le eventuali sanzioni comminate e, per finire, l’eventuale danno all’immagine aziendale della Banca sia nei confronti della clientela che nei confronti delle Autorità di Vigilanza .
- Predisposizione della normativa interna (policy, procedure, manuali);
- Esecuzione di controlli di conformità di tipo specialistico a supporto delle Funzioni interne;
- Impostazione di modelli di controllo aziendali in materia antiriciclaggio;
- Definizione di metodologie e di strumenti operativi;
- Informativa sugli aggiornamenti regolamentari;
- Verifiche di conformità per la conservazione dei dati nell’Archivio aziendale;
- Corsi per la formazione AML del personale.
Le attività vengono svolte sulla base di un formale Accordo di Collaborazione con il dettaglio delle attività richieste e delle tempistiche di esecuzione ; la definizione del corrispettivo, stabilito in funzione degli interventi richiesti, viene sottoposto al committente sulla base di un formale preventivo di spesa; NKM Consulting assume l’onere di tutela della privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 in relazione ai dati sensibili trattati, attraverso la sottoscrizione di un formale impegno.