Utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente – AML
Circa un anno fa, il 22 novembre 2022, l’ European Banking Authority (EBA) ha emanato gli Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849,ovvero delle nuove linee guida sulle modalità di riconoscimento (onboarding) a distanza dei clienti per il rispetto delle norme antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (normativa AML).
Queste nuove linee guida dell’EBA, come previsto, sono state successivamente recepite dalla normativa italiana nel provvedimento del 13 giugno 2023 della Banca d’Italia (modifica alle “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019).
Atteso al disponente alla 2 Ottobre 2023 – agli intermediari dalle art. 3 Dlgs 231/07 – lettere a) e i) e 1 Marzo 2024 – agli intermediari dalle art. 3 Dlgs 231/07 – lettere l) e o).
Il provvedimento del 13 giugno è stato emanato per adeguare la normativa italiana alle linee guida europee, modificando le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019 , ovvero il documento con cui si stabiliscono, a livello nazionale, i criteri generali a cui attenersi per effettuare l’ adeguata verifica del cliente, quali soluzioni è possibile adottare, con qual i criteri e come rapportare queste soluzioni alla valutazione del rischio e alla policy antiriciclaggio.
Tutte le realtà che hanno l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica, infatti, devono effettuare un’analisi preliminare di valutazione del rischio e, successivamente, dotarsi di un
“documento di policy antiriciclaggio” che riassuma le scelte effettuate in materia di adeguata verifica e di conservazione dei dati.
Le modifiche del 13 giugno sono intervenute in particolare nella Parte Seconda, Sezione VIII delle disposizioni del 2019. In questa Sezione le disposizioni elencano le procedure specifiche da seguire nel caso di “operatività a distanza”, e cioè:
1) acquisire i dati del cliente assieme a un documento di identità;
2) effettuare verifiche aggiuntive sui dati acquisiti, secondo le modalità piùopportune a seconda dell’analisi preliminare di rischio, per esempio attraverso un contatto telefonico su utenza fissa, l’invio di un bonifico da un altro conto italiano, e tramite “meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico)”;
3) inserire nel documento di policy antiriciclaggio le modalità prescelte per le verifiche aggiuntive previste dal punto b).
Dopo aver elencato le procedure specifiche per l’operatività a distanza in questi tre punti, le disposizioni del 2019 prevedevano una deroga nel caso di video-riconoscimento con operatore, a sua volta disciplinato nell’Allegato nr. 3 : il paragrafo abrogato individuava nel video riconoscimento con operatore una modalità di onboarding a distanza accettabile per la normativa
AML e non soggetta alle procedure specifiche di verifica.
Le identità digitali governative e un certificato di firma elettronica qualificata possono quindi considerarsi comunque sistemi di identificazione ai fini di adeguata verifica , anche se effettuati con un video riconoscimento.