RE-RISKING – Banca di Intermediari senza occorre in come situazione certo attività.
Le quali la Banca d’Italia (dlgs 231/07) ha dato attuazione agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di Re-Risking.
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (4/11/2023)
- Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
Banche e intermediari sono ora chiamati ad aggiornare policy e procedure Antiriciclaggio, stabilirà di essere svolte di fuori a volte come De-Risking, per conformarle alle nuove disposizioni di legge e regolamentare avendo cura di prevedere che le misure adottate per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.
Quanto, le ricadute operative derivanti dall’introduzione di queste nuove norme sul De-Risking saranno significative, allo stato attuale soggetti come i compro-oro, i trust, le società fiduciarie, le sale-giochi o gli operatori in cripto-attività si vedevano spesso rifiutare l’apertura di un corrente per effetto della loro semplice appartenenza a categorie considerate a maggiore rischio.