Segnalazione e Disposizione per Antiriciclaggio

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Per unità Banca d’Italia e UIF, sono in avanti la segnalazione e disposizione in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

UIF – SEGNALAZIONE

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Il Provvedimento disciplina la produzione e l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate S.AR.A. –  DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATI E INFOSTAT-UIF

I destinatari del presente provvedimento sono :

  1. a) banche; b) Poste Italiane S.p.a., per l’attività di bancoposta; c) istituti di moneta elettronica (IMEL); d) istituti di pagamento (IP); e) società di intermediazione mobiliare (SIM); f) società di gestione del risparmio (SGR); g) società di investimento a capitale variabile (SICAV); h) società di investimento a capitale fisso (SICAF); i) intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; j) imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; l) società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB; m) società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. n) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; o) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

Devono essere forniti dai segnalanti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dal quindicesimo giorno del mese di scadenza del termine di invio della segnalazione (ad esempio, nel caso del mese di gennaio, per il quale i dati aggregati devono essere inviati entro il 2 aprile, la risposta a eventuali rilievi statistici deve essere fornita entro il 15 giugno).

Banca d’Italia – Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni  – (Archivio Unico Informatico – AUI)

Provvedimento del 24 marzo 2020Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Le presenti disposizioni si applicano a:

  1. a) le banche; b) le società di intermediazione mobiliare (SIM); c) le società di gestione del risparmio (SGR); d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); f) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; g) gli istituti di moneta elettronica; h) gli istituti di pagamento; i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio; k) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB; l) i confidi (1 ); m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 del TUB; n) Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta; o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Devono non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione del rapporto continuativo, dall’esecuzione dell’operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

 

Banca d’Italia  – Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

Provvedimento del 27 novembre 2024 recante modifiche volte a introdurre segnalazioni periodiche antiriciclaggio  (Data Pubblicazione:27 novembre 2024)

Struttura delle segnalazioni Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono un’organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all’oggetto trattato

Le presenti disposizioni si applicano a:

  1. a) le banche; b) le società di intermediazione mobiliare (SIM); c) le società di gestione del risparmio (SGR); d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); f) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; g) gli istituti di moneta elettronica; h) gli istituti di pagamento; i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo (1 ); j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231(2 ); k) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; l) i confidi (3 ); m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; n) Poste Italiane S.p.a., per l’attività di bancoposta; o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare.

 

Banca d’Italia – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Provvedimento del 1° agosto 2023 recante modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 (Data Pubblicazione 04 agosto 2023)

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Versione integrale al 1° aggiornamento – La presente versione integrale recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 ed è pubblicata a fini esclusivamente informativi (Data Pubblicazione:  14 dicembre 2023)

Le presenti disposizioni si applicano a:

  1. a) le banche; b) le società di intermediazione mobiliare (SIM); c) le società di gestione del risparmio (SGR); d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); f) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; g) gli istituti di moneta elettronica; h) gli istituti di pagamento; i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo (1 ); j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231(2 ); k) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; l) i confidi (3 ); m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; n) Poste Italiane S.p.a., per l’attività di bancoposta; o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

In almeno delle :

  1. RELAZIONE ANNUALE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio

  1. DETERMINAZIONE ANNUALE AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

L’esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d’Italia entro il 30 aprile dell’anno successivo

 

Dagli  importanti  aspetti  negli  dispositivi nei corrispettivi :

 

UIF –  Segnalazioni di operazioni sospette

 

Provvedimento 4 maggio 2011

Tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l’utilizzo del canale telematico.

 

UIF – Comunicazioni oggettive

 

Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive (28 marzo 2019)

Sulla base dei criteri indicati dall’Allegato tecnico, una volta verificato il superamento della soglia dei     10.000 euro, le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere tutte indicate      singolarmente, inserendo il segno.

 

INFOSTAT-UIF COMUNICAZIONI OGGETTIVE Manuale Utente

 

Disposizione :

a)le banche; b) gli istituti di moneta elettronica; c) gli istituti di pagamento; d) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo (1 ); e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231(2 ); f) Poste Italiane S.p.a., per l’attività di bancoposta.

Le comunicazioni oggettive sono trasmesse  alla UIF  entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a  quello  di referimento.

 

UIF – Dichiarazioni di operazioni in oro

Comunicazione UIF per l’invio delle dichiarazioni oro del 1° agosto 2014 (portale Infostat-UIF)

In caso di operazioni di trasferimento di oro al seguito verso l’estero viene effettuata una dichiarazione      preventiva alla UIF.

 

UIF –  Contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

 

Fondi:  congelamento di fondi:  risorse economiche  congelamento di risorse economiche

Tutte  ONU , UE,  OFAC.

 

UIF – Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo

 

Per agevolare gli operatori a riconoscere le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo.

 

UIF – GRUPPO EGMONT –  GAFI –  ONU – UE – EUROPOL

 

Banca d’Italia e UIF –  Rilevazione sui depositi russi e bielorussi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 833/2014 e (CE) n. 765/2006

 

COMUNICATO Regolamento (UE) 2474/2022 – Comunicazioni da trasmettere alla UIF

Roma, 27/04/2023

 

Risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un’entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia e a fornire i relativi aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

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