Mappatura delle sanzioni internazionali

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Paesi nei cui confronti sono vigenti specifici Provvedimenti.

PAESIPROGRAMMI SANZIONI (OFAC)LIMITAZIONI E EMBARGHI UE E UN
AFGHANISTANX (talebani)X
BIELORUSSIAXX
BOSNIAXX
BURUNDIXX
CENTRO AFRICA REP.XX
CINA X
CONGO REP. DEM.XX
CUBAX 
EGITTO X
GUINEA X
GUINEA BISSAU X
HAITI X
HONG KONGX 
IRANXX
IRAQXX
LIBANOXX
LIBIAXX
MALIXX
MOLDOVA X
MONTENEGROXX
MYANMAR X
NICARAGUAXX
NORD COREAXX
RUSSIAXX
SERBIAXX
SOMALIAXX
SUD SUDANXX
SUDANXX
SIRIAXX
TUNISIA X
TURCHIA X
UCRAINAXX
VENEZUELAXX
YEMENXX
ZIMBABWEXX

Le liste (UE,UN, SDN Ofac e non-SDN Ofac) comprendono persone ed entità giuridiche anche appartenenti a Paesi diversi da quelli per i quali vige uno specifico “programma” di sanzioni (trafficanti di droga, terroristi, commercianti di armi, istituzioni finanziare coinvolte in traffici illeciti etc).

A) Le sanzioni internazionali dell’Unione Europea

Le misure restrittive adottate dall’Unione Europea solitamente prevedono:

  • congelamento di fondi e risorse economiche possedute in territorio dell’Unione da persone o organizzazioni di un Paese straniero e il divieto di mettere tali fondi a loro disposizione;
  • restrizioni alle esportazioni e alle importazioni di determinati tipologie di beni o servizi (prodotti petroliferi, prodotti legati all’industria nucleare, prodotti a duplice uso, servizi e assistenza tecnica in relazione a tali beni, etc.);
  • restrizioni al finanziamento, diretto o indiretto, di determinate imprese (o all’acquisto o alla cessione di partecipazioni in), società, enti organismi o persone appartenenti al Paese oggetto delle sanzioni e operanti in settori specificamente individuati (prodotti bellici, petrolchimici, nucleari, etc.);
  • restrizioni ai trasporti per impedire il trasferimento dei beni o delle tecnologie soggetti a embargo;
  • restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari da o verso determinate persone, un’entità o organismi.

Con riferimento, in particolare, alle restrizioni concernenti i trasferimenti di fondi e i servizi finanziari (riguardanti principalmente gli istituti di credito), sono solitamente previsti:

  • meccanismi e procedure di notifica preventiva alle, ovvero, a seconda del caso, di autorizzazione preliminare da parte delle, autorità competenti per trasferimenti di fondi da o verso una persona, un’entità o un organismo soggetti a embargo al di sopra di determinate soglie di valore;
  • obblighi di vigilanza rafforzata al fine di prevenire le violazioni delle sanzioni internazionali e che prevedono solitamente l’adozione di specifici programmi di verifica della clientela e l’individuazione del beneficiario finale con l’obbligo di riferire alle autorità competenti qualsiasi operazione sospetta.

Ambito di applicazione delle norme europee

Le restrizioni imposte dall’UE trovano applicazione nei confronti di qualsiasi persona all’interno del territorio dell’UE (il “Territorio”), qualsiasi cittadino di uno Stato Membro, qualsiasi persona giuridica, entità od organismo costituito secondo le leggi di uno Stato Membro, indipendentemente che si trovi all’interno o all’esterno del Territorio e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno del Territorio. Solitamente è anche previsto un divieto generale di compiere qualsiasi attività che, pur di per sé lecita, abbia l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure restrittive introdotte dall’UE. Tali disposizioni sono essenzialmente volte a colpire e sanzionare le c.d. triangolazioni, ossia l’utilizzo, per vero piuttosto diffuso, di veicoli societari e/o intermediari e/o prestanome situati in Paesi terzi che non hanno adottato analoghi regimi sanzionatori (quali, ad esempio, per il caso specifico delle sanzioni nei confronti dell’Iran, la Turchia o gli Emirati Arabi) per la conclusione di operazioni che hanno come beneficiario finale una persona, un ente o un organismo soggetti a embargo, e pertanto vietate ai sensi della normativa UE.

B) Le sanzioni internazionali OFAC

In aggiunta alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea e/o dai singoli Stati Membri, particolare attenzione deve essere posta alle concomitanti e concorrenti sanzioni internazionali che possono essere adottate da altri Paesi al di fuori dell’UE. Il caso più frequente è quello delle sanzioni adottate dal dipartimento del Tesoro Americano attraverso l’OFAC, che talvolta trovano applicazione anche nei confronti di società o enti non residenti in territorio americano ma che comunque presentano un collegamento con la giurisdizione statunitense.

Tale collegamento può essere ravvisato, a mero titolo esemplificativo, laddove la società o l’ente residente in qualsiasi Stato:

  • siano ammessi alla quotazione presso la Borsa di New York (New York Stock Exchange);
  • abbiano un conto corrente acceso presso una banca americana e/o in territorio statunitense;
  • controllino, siano controllati o sottoposti al comune controllo di una società soggetta alle disposizioni (e alla giurisdizione) statunitensi;
  • il bene oggetto dell’operazione di importazione o esportazione contenga una determinata percentuale di componenti o comunque tecnologie di origine statunitense.

L’incidenza dell’OFAC nei rapporti con le controparti contrattuali

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) applica e amministra e le sanzioni economiche e commerciali che si originano dalle decisioni di politica estera dell’Amministrazione USA al fine di tutelare la sicurezza nazionale verso determinati Paesi, terroristi, trafficanti di droga e/o soggetti coinvolti nei commerci di armi di distruzione di massa. L’OFAC agisce sia con riferimento ai poteri del Presidente in tempo di guerra o di emergenza nazionale, sia con riferimento ai poteri delegati al Presidente da singole leggi che consentono di imporre controlli sui movimenti di attività soggette alla giurisdizione americana. Le sanzioni OFAC contro la Federazione Russa, l’Iran, la Corea del Nord e Siria, introdotte e periodicamente aggiornate in coordinamento con il Dipartimento di Stato USA, rappresentano una limitazione alle attività finanziarie e commerciali anche per gli operatori europei. Infatti, tali sanzioni, in molteplici casi, non sono coincidenti con le analoghe misure sanzionatorie disposte dai Regolamenti UE che vengono aggiornati attraverso le Decisioni PESC; pertanto, per una corretta consultazione delle liste USA (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List-SDN), è necessario fare riferimento congiuntamente ai provvedimenti disposti dalla UE e dagli USA.

OFAC – Le Liste-SDN –  Specially Designated Nationals And Blocked Persons

L’OFAC pubblica un elenco di persone e società possedute o controllate, o che operano per conto di Paesi sanzionati. Inoltre, elenca anche persone fisiche, gruppi ed entità, individuati come terroristi e trafficanti di stupefacenti designati nell’ambito di programmi che non sono riferitimin modo specifico ad un singolo Paese. 

Tali individui e società sono denominati “ Specially Designated Nationals ” o “SDN” e nei loro confronti viene richiesto di bloccare i loro patrimoni e ai soggetti statunitensi è assolutamente vietato trattare con loro. 

OFAC – Lista di sanzioni NON-SDN.

In aggiunta alla lista di Specially Designated Nationals esiste un’altra lista che comprende:

  1. Elenco delle identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI)
  2. Elenco degli evasori di sanzioni straniere (FSE)
  3. Elenco del Consiglio legislativo palestinese (PLC)
  4. Lista sanzioni iraniane (NS-ISA)
  5. L’elenco delle istituzioni finanziarie estere soggette alla parte 561 (“Elenco della parte 561”)

1) Le sanzioni settoriali (SSI)

L’ OFAC pubblica un elenco di persone che operano nei settori dell’economia russa individuate dal Segretario del Tesoro ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13662. Le direttive presenti nell’elenco descrivono divieti di trattare con le persone identificate. L’elenco SSI è separato dall’elenco SDN (Specially Designated Nationals). Tuttavia, alcune persone e/o società presenti nell’elenco SSI possono comparire anche nell’elenco SDN.

2) Elenco degli evasori stranieri delle sanzioni (FSE)

L’OFAC pubblica un elenco di persone ed entità straniere che hanno violato o tentato di violare, concorrendo o causando indirettamente la violazione  delle sanzioni statunitensi nei confronti della Siria o dell’Iran.  Elenca, inoltre,  anche i soggetti stranieri che hanno favorito transazioni per aggirare le  sanzioni statunitensi in vigore. Tali soggetti sono denominati “FSE”. Viene fatto divieto di effettuare transazioni da parte di soggetti statunitensi o comunque all’interno degli USA che coinvolgono FSE. L’elenco FSE è separato dall’ elenco  SDN (Specially Designated Nationals). Tuttavia, alcune persone e/o società presenti nell’elenco SSI possono comparire anche nell’elenco SDN.

3) Elenco del Consiglio legislativo palestinese (PLC)

Con l’atto del Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations (31 CFR Part 597) le istituzioni devono  rifiutare le transazioni con i membri del Consiglio Legislativo Palestinese (PLC) che sono stati eletti al PLC nella lista del partito di Hamas, o qualsiasi altra Organizzazione Terroristica Straniera (FTO), Terrorista Specialmente Designato (SDT) o Terrorista Globale Specialmente Designato ( SDGT), a condizione che tali  individui non siano nominati nell’elenco OFAC dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (elenco SDN). L’OFAC pubblica un elenco per identificare le persone che sono membri del PLC che sono stati eletti nella lista del partito di una FTO, SDT o SDGT.   Questi soggetti non compaiono nell’elenco SDN. Come sopra indicato, le transazioni che coinvolgono questi soggetti devono essere rifiutate.

4) Elenco non SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA)

Il 23 maggio 2011, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato l’Ordine Esecutivo(“EO”) 13574, “Autorizzando l’attuazione di alcune sanzioni stabilite nell’Iran Sanctions Act del 1996, e succ.ve mod.ni”. L’atto EO 13574 afferma che il Segretario del Tesoro, ai sensi dell’autorità ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”), attua determinate sanzioni che il Segretario di Stato impone e seleziona sotto l’autorità preesistente dell’Iran Sanctions Actdi 1996 (“ISA”) come modificato dal Comprehensive Iran Sanctions  Accountability, and Disinvestment Act del 2010 (“CISADA”). Al fine di imporre sanzioni a persone determinate ad aver effettuato determinati investimenti nel settore energetico iraniano o ad essersi impegnate in determinate attività relative al settore del petrolio raffinato iraniano, l’OFAC ha elaborato un elenco di persone che comporta un divieto per le Istituzioni finanziarie di concedere  prestiti o effettuare altre operazioni finanziarie alla data di entrata in vigore. Questo elenco è denominato  “Elenco non SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA)”.

5) Elenco delle istituzioni finanziarie estere soggette alla parte 561 (elenco della parte 561)

Elenco dei divieti o delle condizioni CISADA e NDAA. Al fine di attuare alcune disposizioni del Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and DisinvestAct del 2010 (CISAD A), il National Defense Authorization Act of Fiscal Year2012 (NDAA), l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act del 2012 (IFCA) oltre ad alcuni ordini esecutivi, l’OFAC ha sviluppato un elenco di istituzioni finanziarie straniere che sono soggette a sanzioni ai sensi di queste leggi e ordinanze. Questo elenco è denominato”Elenco delle istituzioni finanziarie estere soggette alla Parte 561 – Elenco della Parte 561″.

Tenuto conto che sia l’Iran che la Russia rappresentano per gli operatori europei due mercati di riferimento di fondamentale importanza, la corretta interpretazione delle sanzioni assume particolare rilievo per gli operatori stessi e per le Banche che intervengono nelle relative transazioni finanziarie e/o commerciali.

Mentre per le violazioni alle liste e agli embarghi disposte dalla UE, le normative nazionali definiscono responsabilità e sanzioni amministrative a carico dei soggetti obbligati, per le sanzioni OFAC l’argomento è più complesso in quanto le sanzioni amministrate da tale entità sono diversificate e, normalmente, le sanzioni applicabili ai soggetti che violano tali restrizioni, vengono distinte tra primarie e secondarie.

Le sanzioni primarie OFAC sono sanzioni che si applicano a:

a) Soggetti statunitensi (“U.S. persons”);

b) Società USA;

c) Società partecipate in modo significativo da soggetti e/o società statunitensi;

d) Possessori di beni di origine USA e beni che si trovano in territorio USA;

e) Possessori di beni di origine non statunitense che contengano almeno il 10% (o lo 0,01% se beni militari) di componenti di origine statunitense o che derivino dall’utilizzo di tecnologie USA.

Queste vengono applicate in modo diretto perché il soggetto giuridico o una componente del prodotto in oggetto è residente; in questo caso quindi vale la giurisdizione USA.

Le sanzioni secondarie OFAC, invece, sono sanzioni che possono essere imposte a persone fisiche e entità giuridiche non statunitensi che intervengono con attività finanziarie e/o commerciali, oggetto di restrizioni, in particolare con l’Iran o con la Russia.

Nei confronti delle Banche che violano le disposizioni OFAC, sostenendo attività finanziarie e/o commerciali oggetto di divieto, possono essere deliberate dal Governo USA sanzioni consistenti nel negare l’accesso al mercato statunitense, al divieto di avere conti di corrispondenza e conti di passaggio fino al divieto delle negoziazioni di valute in contropartita con USD. Analoghe sanzioni possono riguardare anche soggetti che pongano in essere attività commerciali significative in specifici settori in Iran o in Russia Le sanzioni rappresentano, quindi, una ritorsione nei confronti di Banche e/o Aziende che mantengono relazioni d’affari con i paesi sanzionati. Nel caso, però, di soggetti non residenti negli USA, la giurisdizione statunitense non può imporre sanzioni dirette ma può intervenire unicamente sugli interessi localizzati negli Stati Uniti o nelle attività e servizi che hanno come base gli Stati Uniti. Ad esempio, una sanzione estremamente penalizzante per le Banche è rappresentato dal divieto di clearing sui dollari o il mantenimento di conti in dollari sul territorio Americano. Le misure relative alle sanzioni secondarie sono disposizioni che vengono introdotte dal Presidente su delega del Governo americano, fino a data recente, non molto frequenti. Il governo USA utilizza le sanzioni secondarie come strumento per persuadere entità non statunitensi a cessare il coinvolgimento in condotte contrarie alle politiche estere degli Stati Uniti e agli interessi di sicurezza nazionale.

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